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Legge di bilancio 2021
Nell’ambito del serrato confronto istituzionale di cui AIFI, l'associazione del private equity, venture capital e private debt, è stata attiva protagonista, si segnalano alcune disposizioni della legge di bilancio 2021: ai commi 219-225, per incentivare ulteriormente il decollo dei PIR alternativi, è stato introdotto un credito di imposta fino al 20% delle somme investite nei Piani individuali di risparmio a copertura delle eventuali perdite maturate nell’arco di almeno cinque anni. Il beneficio del credito opera in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. Il credito d’imposta è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione; al comma 244 è disposta la proroga delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI (ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità) fino al 30 giugno 2021; sempre relativamente al tema delle garanzie, a partire dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 SACE acquisirà l’assunzione di garanzie per imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (comparto delle mid-cap) alle medesime condizioni agevolative del Fondo per le PMI; ai commi 631-633 è prevista una disposizione volta ad eliminare la discriminazione esistente tra la tassazione degli OICR esteri a fronte di investimenti in Italia rispetto alla esenzione di cui beneficiano gli OICR italiani. Si introduce un’esenzione d’imposta relativa alle plusvalenze da partecipazioni qualificate e ai dividendi di fonte italiana per i fondi istituiti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni. In pratica agli OICR di Paesi UE/SEE non si applica la ritenuta sugli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e le plusvalenze e minusvalenze “qualificate” realizzate, sempre dalla data del 1° gennaio 2021, non concorrono a formare il reddito. L’eliminazione di questa asimmetria, che riconosce i benefici delle convenzioni contro le doppie imposizioni anche ai veicoli utilizzati dai fondi di private equity comunitari, è finalizzata a portare una maggiore attenzione degli investitori esteri al mercato italiano. Su tutti questi temi e approfondimenti, AIFI continua a lavorare intensamente nell'interesse della comunità del private capital.